Accedere agli atti per l’edilizia (SUE)

Il cittadino ha diritto di accedere ai documenti della PA (L. 241/1990), in forma informale o formale. In caso di rifiuto può ricorrere al TAR o al Difensore Civico.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Categorie

Come fare

Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).

Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Nel caso gli estremi edilizi non siano noti, è necessario effettuare una ricerca preliminare presso l'Ufficio Archivio del Servizio Sportello Unico e Condono e/o SUAP, per pratiche relative a immobili con destinazione commerciale, avendo cura di fornire documentazione e/o informazioni che rendano possibile all’ufficio rintracciare la pratica edilizia. È fondamentale conoscere l’esatto intestatario del titolo cercato. Se non si dispone tale “essenziale” informazione, si suggerisce di eseguire una ricerca catastale presso l’Agenzia delle Entrate; visura storica e/o per immobile, antecedente all’impianto meccanografico del 1987, risalendo al nome della persona giuridica o fisica registrato al primo accatastamento e, attingere ad ogni informazione utile che possa aiutare a raggiungere il risultato atteso nella ricerca. Gli atti antecedenti al 1961 non sono conservati presso gli archivi dell’Ente, ma presso l’Archivio di Stato.

Relativamente alle decisioni di non accoglimento, parziale accoglimento o differimento, l’interessato ha facoltà di presentare richiesta di riesame al Difensore Civico regionale o ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente o dalla formazione del silenzio-assenso.

Per effettuare ricerche preliminari alla presentazione delle istanze è possibile prenotare un appuntamento utilizzando il servizio di PRENOTAZIONI ONLINE,di seguito alcune informazioni utili:

  • VIsita la pagina: PRENOTAZIONI ONLINE
  • Cliccare su: Effettua una prenotazione
  • Inserire le credenziali SPID o utilizzare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica per accedere al servizio prenotazione
  • Cliccare, nella casella a sinistra, su: 01.4 – Accesso atti Pratiche edilizie
  • Scegliere il giorno e l’orario tra le fasce disponibili evidenziate in verde, proseguire e confermare la prenotazione.

Cosa serve

In assenza contro interessati è possibile chiedere verbalmente l'accesso ai documenti presso l'ufficio competente. Se invece sono presenti contro interessati occorre presentare una domanda formale utilizzando la specifica modulistica:

  • Domanda di accesso agli atti edilizi;
  • Nomina del giudice in caso di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU);
  • Delega in caso di tecnico incaricato;
  • Descrizione analitica in caso di presunta lesione di interessi.

Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.

L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Modalità per la consultazione

L’esame dei documenti avverrà, accertata la correttezza dei versamenti previsti, presso gli uffici del settore sviluppo economico, previo appuntamento che sarà comunicato esclusivamente via e-mail sopra comunicato o al numero d’utenza mobile indicati nella richiesta.
  • Domanda di accesso agli atti edilizi; Nomina del giudice in caso di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU); Delega in caso di tecnico incaricato; Descrizione analitica in caso di presunta lesione di interessi.

Cosa si ottiene

Le pratiche edilizie sono gestite dal Servizio SUE e Condoni e dal Servizio SUAP per le pratiche inerenti ad attività commerciali successive al 2002.

Tempi e scadenze

L’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con l’accoglimento dell’istanza, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

Quanto costa

Costo per la presa visione dei documenti

Per la presa visione è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo di istruttoria, segreteria e conservazione archivistica.

La tabella relativa alle tariffe è la seguente:

Consultazione del cartaceo (ogni 4 fascicoli)

  • DIRITTI TECNICI: € 20,30
  • DIRITTI DI SEGRETERIA € 6,80
  • PER OGNI FASCICOLO IN PIU’ IL COSTO E’ DI € 4,60
ESEMPI PER LA PRESA VISIONE COSTO
da 1 a 4 fascicoli 27,10 €
5 fascicoli 31,70 €
6 fascicoli 36,30 €
7 fascicoli 40,90 €
8 fascicoli 45,50 €
9 fascicoli 50,10 €
10 fascicoli 54,70 €
  • mediante versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 19088657 intestato a Comune di Pescara – servizio tesoreria o bonifico ordinario IBAN IT 35 D 07601 15400 000019088657.

Costo per la visione e/o estrazione copie dei documenti

Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo di istruttoria, segreteria e digitalizzazione.

  • Richiesta copie con trasmissione in formato digitale (per ogni fascicolo)
  • DIRITTI TECNICI: € 41,70
  • DIRITTI DI SEGRETERIA € 6,80
ESEMPI PER LA RICHIESTA DI COPIE COSTO
singola copia 48,50 €
2 copie 31,70 €
3 copie 145,50 €
4 copie 194,00 €
5 copie 242,50 €
6 copie 291,00 €
7 copie 339,50 €
  • mediante versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 19088657 intestato a Comune di Pescara  – servizio tesoreria o bonifico ordinario IBAN IT 35 D 07601 15400 000019088657.

Modalità per il pagamento

Gli importi su indicati dovranno essere versati sul c/c postale n° 19088657 intestato a Comune di Pescara – servizio tesoreria.

In alternativa tramite bonifico bancario ordinario sull’IBAN IT 35 D 07601 15400 000019088657

Indicare in CAUSALE “Diritti tecnici e di segreteria accesso atti” e il nominativo del richiedente. Non è necessario fare due distinti versamenti, è sufficiente sommare gli importi e farne uno solo, specificando però entrambe le causali.

Ulteriori informazioni

CONTATTI TELEFONICI

Per informazioni di carattere generale e sullo stato di avanzamento delle richieste è possibile contattare telefonicamente nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì, venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00

INFORMAZIONI UTILI

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

Per l’esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando il seguente link Accesso agli atti per l'edilizia (SUE) | Città di Pescara

L’esame dei documenti avverrà, successivamente, solo a seguito di appuntamento fissato dall’istruttore assegnatario della pratica e presso gli sportelli dedicati del Servizio Edilizia Residenziale e Condoni, previo accoglimento dell’istanza che sarà comunicato all’indirizzo pec/mail indicato. Gli atti antecedenti al 1961 sono conservati all’Archivio di Stato.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Non saranno evase domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso e verranno sospese in attesa di integrazioni. I termini per l’espletamento della richiesta ripartiranno dal momento della completa integrazione.

Ogni istanza può richiedere più fascicoli edilizi purchè riferiti al medesimo immobile.

Nel caso i dati non siano noti è necessario effettuare una ricerca presso l’Ufficio Archivio Servizio Edilizia Residenziale e Condono e/o SUAP per pratiche di attività produttive (successive al 2002 – data di istituzione del SUAP del Comune di Pescara), avendo cura di fornire documentazione e/o informazioni che rendano possibile all’ufficio rintracciare la pratica edilizia.

E’ fondamentale conoscere il nominativo dell’intestatario del titolo cercato. Se non si conosce il nominativo il richiedente l’accesso agli atti deve eseguire prima una ricerca catastale presso l’Agenzia delle Entrate: visura storica e per immobili antecedenti all’impianto meccanografico del 1987 andare in catasto per visionare il cartaceo ivi presente).

Casi particolari

Esclusioni dal diritto di accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Comune di Pescara

Piazza Italia, 1 65121 Pescara (PE)

Telefono: 0854283663

Telefono: 08542831

Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio

Comune di Pescara

L'unità organizzativa rappresenta un'entità operativa all'interno dell'ente

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Argomenti

Pagina aggiornata il 21/08/2025

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