- i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, tranne quelli di carattere personale
- i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale
- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, contratti congiuntamente o separatamente (per il mantenimento della famiglia, l’educazione dei figli, ecc.), gli oneri che gravano sui beni al momento dell’acquisto (ad esempio un’ipoteca sulla casa).
Cosa è escluso
Ai sensi del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
I beni immobili o specifici beni mobili, acquistati dopo il matrimonio, sono esclusi dalla comunione se viene espressamente specificato nell'atto di acquisto di cui è parte anche l'altro coniuge.
3.Separazione dei beni
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l'amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.